domenica 2 giugno 2013

MORTE DEL CONIUGE: SI AL DANNO MORALE ANCHE SE SEPARATO

Avv. Simone Fazzari
Simone Fazzari e Barry Smith Law Offices
Simone Fazzari e Barry Smith Law Group


È risarcibile il danno morale patito dal coniuge per la morte dell'altro anche se vi sia tra la parti uno stato di separazione personale, purchè si accerti che l'altrui fatto illecito (nella specie il sinistro stradale causa del decesso) abbia provocato nel coniuge superstite quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano alla morte di una persona più o meno cara.
Così si è espressa la Suprema Corte nella sentenza 17 gennaio 2013, n. 1025.
Ad avviso del giudice di legittimità, la separazione in sè e per sè non è di ostacolo al riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale. E', tuttavia, necessario dimostrare che, nonostante la separazione, i coniugi siano legati da un vincolo affettivo particolarmente intenso. Nella specie, esso è stato individuato nella presenza di un figlio e nel breve lasso di tempo (1 mese) intercorso dalla frattura della vita coniugale. Con la conseguenza che l'evento morte ha determinato sicuramente un pregiudizio in capo al superstite.
Pertanto, anche se non vi era più un progetto di vita in comune, il precedente rapporto coniugale e la permanenza di un vincolo affettivo legittimano la richiesta di risarcimento.
Tuttavia, è incensurabile in sede di legittimità la valutazione operata dal giudice dell’appello nel senso di ridurre il risarcimento spettante all'ex coniuge a 25mila euro, in luogo di 84mila euro liquidati in primo grado, tenuto conto del “dato obiettivo della separazione” e della “già cessata convivenza” e conseguente valutazione secondo cui la perdita del coniuge “risulta indubbiamente meno sconvolgente rispetto al conseguito assetto di vita”.
La Corte coglie l’occasione per richiamare i principi enunciati dalle Sezioni Unite e dalle Sezioni semplici in materia d'interpretazione del giudicato per cui “il giudice di legittimità deve accertare l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena, che si estende anche al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta loro valutazione ed interpretazione mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dalla interpretazione data al riguardo dal giudice del merito: ciò in ragione della riconosciuta natura pubblicistica dell'interesse al rispetto del giudicato; della ritenuta indisponibilità per le parti dell'autorità di quest'ultimo; della ravvisata identità dell'operare dei due tipi di giudicato, interno ed esterno; e della inclusione delle correlative questioni nella sfera delle questioni di diritto piuttosto che in quella delle questioni di fatto”.
Inoltre, il giudicato è da assimilarsi, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, a elementi normativi astratti, con la conseguenza che la sua interpretazione deve essere trattata alla stregua dell'interpretazione delle norme piuttosto che alla stregua dell'interpretazione dei negozi e degli atti giuridici. Infine, costituendo l'interpretazione del giudicato operata dal giudice del merito una quaestio iuris, la stessa è sindacabile, in sede di legittimità, non per il mero profilo del vizio di motivazione, ma nella più ampia ottica della violazione di legge; e gli eventuali errori d’interpretazione del giudicato rilevano quali errori di diritto. Pertanto, non sono neanche prospettabili le censure relative alla violazione dell'art. 1362 c.c. e segg., non essendo, alla luce degli indicati principi, l'interpretazione del giudicato riconducibile ai canoni ermeneutici contrattuali.

Avv. Simone Fazzari
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